I PRINCIPI FONDATIVI E ORGANIZZATIVI DI ASPNAT
Associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie dell’Alto Tavoliere
– 1. E’ costituita con sede in San Severo la “ASPNAT – Associazione per lo Studio e la Prevenzione delle Nefropatie nell’Alto Tavoliere – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS”.
– 2. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Onlus, che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
– 3. Essa è aperta a quanti accettano di dedicarsi attivamente al conseguimento dei fini istituzionali più innanzi specificati.
– 1. L’Associazione non ha alcun fine di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
– 1. L’Associazione ha lo scopo esclusivo di promuovere la cultura ed in particolare l’elaborazione e l’attuazione di progetti finalizzati alla prevenzione della progressione delle malattie renali ; l’attività è rivolta alle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni di salute. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. L’Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quella istituzionale, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04/12/1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
– 2. Tale scopo potrà essere perseguito attraverso:
a) promozione di programmi di educazione sanitaria;
b) organizzazione di manifestazioni, seminari, concorsi culturali;
c) elaborazione di studi epidemiologici e clinici da attuarsi tramite convenzioni a titolo gratuito con le Unità Operative di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “T. Masselli” di San Severo e degli Ospedali Riuniti di Foggia;
d) istituzione di borse di studio per l’aggiornamento del personale sanitario operante presso l’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “T. Masselli” di San Severo.
– 1. Il fondo dell’Associazione è costituito dalle quote associative che verranno annualmente stabilite dal consiglio direttivo, nonchè da eventuali versamenti volontari di associati o terzi e dal ricavo delle iniziative sociali.
– 1. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, ne fanno domanda ed accettano di rispettare le norme contenute nel presente statuto.
– 2. Sono ammessi alla qualità di soci tutti coloro che abbiano versato la quota associativa.
– 3. Possono assumere la qualità di socio a mezzo dei loro legali rappresentanti anche Enti, Circoli ed Associazioni che abbiano finalità attinenti allo scopo associativo.
– 4. Ognuno di questi partecipa con una sola quota sociale ed ha gli stessi diritti e doveri del socio persona fisica.
– 5. I soci hanno l’obbligo di: astenersi da ogni atto che possa ledere gli interessi morali e materiali del sodalizio e/o ostacolarne l’azione; impegnarsi ad operare per contribuire comunque al prestigio ed allo sviluppo del sodalizio stesso.
– 6. I soci si distinguono in:
a) soci ordinari: tutti coloro che, condividendo lo scopo dell’Associazione, intendano partecipare alla sua attività;
b) soci onorari: tutti coloro che hanno acquisito particolari benemerenze sociali e scientifiche per la promozione sociale del nefropatico.
– 7. L’adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
– 8. La quota di partecipazione non è trasmissibile, nè per atto tra vivi nè per atto a causa di morte.
– 1. La qualità di socio si perde per dimissioni scritte, per morosità o per decadenza.
– 2. Avverso il provvedimento di decadenza, emesso dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che trasgredisce le norme dello Statuto e non conforma la sua azione allo spirito ed alle esigenze dell’Associazione, è ammesso ricorso nel termine di giorni quindici al Collegio dei Probiviri.
1. Gli organi dell’Associazione sono:
a) assemblea dei soci;
b) consiglio direttivo;
c) comitato tecnico sanitario;
d) collegio dei revisori dei conti;
e) collegio dei probiviri.
2. Tutte le cariche sono rinnovabili.
– 1. L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da cinque membri, liberamente eletti dall’assemblea degli associati; i membri del consiglio durano in carica tre anni.
– 2. Nel caso che venga a mancare nel triennio un consigliere, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione conferendo l’incarico al primo dei non eletti.
– 1. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un presidente, un vice-presidente ed un segretario-tesoriere.
– 2. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti, di quello dei probiviri e del comitato tecnico scientifico.
– 1. Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e alle quote sociali.
– 2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva delle maggioranza dei membri del consiglio direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
– 3. Il consiglio direttivo è di norma presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice-presidente.
– 1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni.
– 2. Esso compila il regolamento e delibera le direttive generali per il funzionamento dell’Associazione.
– 1. Il presidente (oppure in caso di assenza od impedimento di questi il vice-presidente, con la precisazione che la firma del vice-presidente fa stato di fronte ai terzi dell’assenza od impedimento del presidente) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
– 2. Convoca e presiede il consiglio direttivo e le assemblee formulando gli ordini del giorno, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo.
– 1. Il comitato tecnico sanitario è costituito da tre membri, di cui due esperti in nefrologia ed operanti in qualità di dipendenti nelle Unità Operative citate al precedente art. 3, comma 2, lett. c), ed uno esperto in Epidemiologia e Statistica Sanitaria operante nelle stesse sopra citate Unità Operative.
– 2. Essi vengono nominati dal consiglio direttivo di intesa del responsabile pro-tempore della Unità Operativa dell’Ospedale “T. Masselli” di San Severo, il quale può, a sua volta, proporre anche la propria nomina.
– 3. Il comitato tecnico sanitario ha la funzione di esaminare, promuovere e coordinare i progetti, proposti dai soci, attinenti la crescita culturale delle popolazione e degli operatori sanitari (campagne di educazione sanitaria, organizzazione di convegni ed istituzioni di borse di studio).
– 1. Il collegio dei revisori dei conti Š formato da tre soci; quello dei probiviri è anch’esso formato da tre soci.
– 2. I collegi nomineranno nel proprio seno un presidente in occasione del loro insediamento dopo l’elezione.
– 3. I componenti dei collegi verranno eletti dall’Associazione .
– 4. In caso di assenza definitiva di uno dei componenti eletti, verrà chiamato in carica il nominativo che nella elezione segue in ordine di graduatoria.
– 1. Oltre ai libri ed alle scritture richieste dalla legge e dall’amministrazione finanziaria, l’Associazione tiene: a) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea; b) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo; c) il libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori; d) il libro degli associati.
– 2. I libri e gli atti dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
– 3. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
– 4. I bilanci sono redatti e predisposti dal consiglio direttivo almeno venti giorni prima della assemblea che provvede alla loro approvazione.
– 5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono la data dell’assemblea convocata per l’approvazione; possono prenderne visione ed estrarne copie a proprie spese tutti coloro che hanno motivato interesse alla loro conoscenza.
– 6. Il controllo della gestione amministrativa spetta al collegio dei revisori.
– 7. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione e/o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
– 8. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
– 1. La carica di membro del collegio dei revisori dei conti o del collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’Associazione.
– 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve:
a) controllare l’amministrazione dell’Associazione;
b) accertarsi della regolarità della contabilità e della rispondenza dei bilanci.
– 1. L’assemblea degli associati è composta da tutti gli associati senza alcuna eccezione; essa è l’organo sovrano della Associazione.
– 2. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
– 3. L’assemblea degli associati è convocata dal consiglio direttivo a mezzo di idoneo avviso di convocazione, esposto nella sede sociale ed inoltrato a tutti gli associati, consiglieri e revisori almeno dieci giorni prima del giorno dell’assemblea.
– 4. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno: entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente; entro il 30 ottobre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo.
– 5. L’assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo degli associati o su domanda di almeno due revisori.
– 1. L’assemblea ordinaria delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti e su tutto quant’altro ad essa demandata per legge o per statuto.
– 2. L’assemblea straordinaria è convocata con la medesima forma dell’assemblea ordinaria, ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.
– 1. Hanno diritto ad intervenire alle assemblee tutti gli associati regolarmente iscritti.
– 2. A ciascun socio spetta un solo voto.
– 3. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.
– 4. Le deleghe non possono superare il numero di una per ogni associato; pertanto il delegato non può esprimere più di un voto oltre il proprio.
– 5. In ogni caso è escluso il voto per corrispondenza.
– 1. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano validamente in prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei soci ed a maggioranza dei voti.
– 2. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le assemblee si intenderanno costituite in seconda convocazione e delibereranno a maggioranza assoluta dei voti qualunque sia il numero dei presenti.
– 3. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del consiglio direttivo non hanno diritto al voto.
– 1. Per le modifiche dello statuto o per eventuale scioglimento dell’Associazione occorrerà la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei due terzi dei votanti presenti.
– 1. L’assemblea è di norma presieduta dal presidente del consiglio direttivo e, in mancanza, dal vice-presidente.
– 2. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario di assemblea e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
– 3. Spetta al presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea.
– 4. Delle riunioni di assemblea si redige il processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario di assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.
– 1. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altra Onlus oppure a fini di pubblica utilità (quale l’acquisto di apparecchiature scientifiche da donare alla Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “T. Masselli” di San Severo), sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
– 1. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del collegio dei probiviri.
– 2. Essi giudicheranno ex bono ed ex aequo senza formalità di procedura.
– Per tutto quanto non disposto nel presente statuto valgono, per quanto applicabili, le vigenti norme di legge.